Reverse - charge - anche per impiantisti ed imprese di pulizia

La legge di stabilità 2015 ampliato l’elenco delle operazioni IVA soggette al regime di inversione contabile (reverse charge), estendendo tale regime ad ulteriori ambiti del settore edile, energetico e della grande distribuzione, nonché alla cessione dei bancali di legno in pellet.
Le modifiche normative, destinate ad avere un impatto significativo sugli operatori del settore, presentano tuttavia alcuni margini di incertezza in merito all’esatto ambito di applicazione.
Sono queste le premesse su cui poggia la circolare 30 gennaio 2015 della Fondazione nazionale commercialisti, nella quale - oltre ad una sintesi delle modalità applicative del regime - vengono forniti alcuni chiarimenti ai numerosi dubbi interpretativi sorti dopo la pubblicazione della L. 190/2014.
Particolare attenzione è dedicata alla diversa efficacia temporale delle recenti novità normative. Mentre, infatti, le disposizioni relative al settore edile e alle cessioni di bancali in legno operano a partire dal 1° gennaio 2015 senza alcun limite temporale, quelle relative al settore energetico e alla grande distribuzione hanno efficacia limitata a un solo quadriennio.
Tale differenziazione - spiega la FNC - trova fondamento nelle diverse forme di comunicazione e/o autorizzazione comunitaria, alle quali il legislatore nazionale ha dovuto ottemperare, in funzione delle diverse tipologie di operazioni per le quali intende adottare il regime IVA di inversione contabile.
La circolare approfondisce in modo dettagliato il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni relative alle operazioni soggette ad inversione contabile. A tal proposito, viene ricordato che il comma 9-bis dell’articolo 6 del D.lgs. 471 del 1997 prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a)dal 100% al 200% dell’imposta (con un minimo di 258 euro) applicabile in tutti i casi in cui l’IVA non sia stata assolta (neppure irregolarmente), se non a seguito di verifica o controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria;
b) dal 100% al 200% dell’imposta (con un minimo di 258 euro) nei confronti del cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento;
c) 3% dell’imposta (con un minimo di 258 euro) in tutti i casi in cui l’IVA sia stata assolta in misura inferiore al dovuto.
In quest’ultima ipotesi - ricorda la Fondazione - è fatto salvo il diritto all’esercizio della detrazione IVA. Tuttavia, va sottolineato che come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 56/E del 2009, qualora in sede di verifica sia stata constatata una errata applicazione del reverse charge che comporti il pagamento dell’IVA da parte dei contribuenti, contestualmente all’accertamento del debito IVA deve essere riconosciuto al contribuente il diritto alla detrazione dell’imposta medesima; a nulla rilevando l’eventuale decorso del termine biennale previsto per l’esercizio di detta detrazione (ex. articolo 19 del D.P.R. 633/1972).
Pertanto, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa, il contribuente non sarà tenuto a versare alcuna imposta, qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione.
 
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