Assunzione di giovani under 36: sgravio contributivo totale per i datori di lavoro

La legge di Bilancio 2021 prevede benefici contributivi per le assunzioni di giovani che non abbiano 36 anni di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione). Lo sgravio totale è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e per le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. Non sono incentivati i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli con personale con qualifica dirigenziale. Le agevolazioni contributive sono soggette all’autorizzazione di Bruxelles.

Anche il disegno di legge di Bilancio per l’anno 2021 non sfugge alla spinta di prevedere benefici per le assunzioni dei giovani che, in larga parte ricalcano quelli già in essere in virtù di disposizioni precedenti, tenendo sempre ben presente che l’apprendistato professionalizzante, il quale è un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, rappresenta la via di ingresso al mondo del lavoro più utilizzata e più facile per i vantaggi di natura economica, contributiva e normativa.
Tale breve premessa si è resa necessaria per comprendere i contenuti dell’art. 4 del disegno di legge ora all’esame del Parlamento.
 

Ambito di applicazione

La norma è, come detto, finalizzata alla occupazione giovanile stabile e riguarda le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione).
Non rientrano nel beneficio i contratti di apprendistato (che già godono di una loro contribuzione specifica) ed i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli con personale con qualifica dirigenziale. Per questi ultimi la notazione nasce dal richiamo, previsto dall’art. 4, ai commi 100 e seguenti dell’art. 1, della legge n. 205/2017, ove si afferma che il campo di applicazione è quello dei contratti a tempo indeterminato “a tutele crescenti” di cui al D.L.vo n. 23/201: ciò fa sì che il beneficio riguardi unicamente il personale assunto nelle categorie di operaio, impiegato o quadro.
La norma, seguendo un consolidato indirizzo, riguarderà anche i soci delle cooperative che, dopo l’instaurazione del rapporto associativo, sono assunti tempo indeterminato secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.
La disposizione prende a specifico riferimento l’art. 1, commi da 100 a 105 e 107 della legge n. 205/1917, in ordine al quale l’INPS fornì le proprie indicazioni con la circolare n. 40/2018. Ho l’impressione che, da un punto di vista prettamente operativo, le indicazioni ivi previste saranno riprese in gran parte.

Misura e durata dello sgravio

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo viene elevato ad un massimo di 48 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede di lavoro od una unità produttiva (identificabile, a mio avviso, con la matricola INPS) ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Per queste ultime Regioni si ha motivo di ritenere che l’assunzione, con le modalità previste e sulle quali mi soffermerò tra poco, possa riguardare anche lavoratori residenti in altre Regioni: ovviamente il loro luogo di lavoro deve essere in una di quelle sopra individuate e il beneficio, usufruibile per quattro anni, resta fino a che la prestazione continua a svolgersi in tali ambiti territoriali. Se, per un qualsiasi motivo, il giovane dovesse trasferirsi in altro ambito, lo sgravio potrebbe rimanere, ma limitato ai 36 mesi. Su questo punto, tuttavia, oltre alla approvazione definitiva della norma, sarà opportuno attendere le indicazioni dell’Istituto.

Richiamo alla legge di Bilancio 2018: questioni aperte

Il richiamo al comma 100 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 postula una serie di questioni che vanno, subito affrontate.
Campo di applicazione
La prima riguarda il campo di applicazione. Si fa riferimento ai datori di lavoro privati che ricomprendono sia coloro che sono imprenditori ma anche coloro che non lo sono come gli studi professionali, le fondazioni, le associazioni senza fine di lucro, ecc. Ma l’elencazione non si ferma qui: seguendo gli indirizzi esposti dall’INPS in precedenti note si ha motivo di ritenere compresi nel beneficio, gli Enti pubblici economici, gli ex IACP trasformati dalle leggi regionali in Enti pubblici economici, gli Enti, a capitale pubblico, che sono stati privatizzati e trasformati in società di capitali, le ex IPAB, le aziende speciali costituite anche in consorzio ex D.L.vo n. 267/2000, i consorzi di bonifica e quelli industriali, gli Enti morali e quelli ecclesiastici. Nella sostanza, sono escluse dal beneficio le Amministrazioni Pubbliche, identificate, per la maggior parte, dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, le c.d. “Authority”, la Banca d’Italia, ecc. .
Contribuzione oggetto di sgravio
La seconda concerne la composizione dello sgravio: il comma 100 sopra richiamato fa riferimento ai contributi a carico dei singoli datori di lavoro per cui l’importo massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile (secondo criteri che, credo, si rifaranno ai principi contenuti nella circolare n. 40/2018), con esclusione dei premi e contributi INAIL e, secondo un indirizzo consolidato, dei “contributi minori” come:
· Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
· Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
· Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
· Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
· Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (v. circolare n. 40/2018).
Assenza di una precedente occupazione a tempo indeterminato
Il richiamo al comma 101 fa sì che i lavoratori, alla data della prima assunzione incentivata, non siano già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatta salva l’ipotesi, richiamata dal comma 103, in cui per un lavoratore sia stato, parzialmente fruito l’esonero, e sia riassunto a tempo indeterminato da altro datore che piò usufruire del beneficio per il periodo utile alla frizione dell’agevolazione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Questa disposizione fa sì che il beneficio, se rimarranno validi i principi, indicati nella circolare n. 40/2018, non spetterà se i soggetti interessati avranno avuto nella propria vita lavorativa precedenti rapporti a tempo indeterminato, non essendo ostativi i periodi di apprendistato “non stabilizzatosi” al termine del periodo formativo.
Ritengo che non possa essere ostativo neanche un rapporto di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato, atteso che tale tipologia non assicura stabilità nell’attività, essendo di natura episodica e saltuaria e non legata alla “chiamata” del datore.
Mi auguro che venga rivisto il precedente indirizzo amministrativo, presente nella circolare n. 40/2018, secondo il quale anche la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato durante il periodo di prova, sia ostativo al riconoscimento delle agevolazioni: in tal modo, si rischia di “tagliare fuori” un certo numero di lavoratori che hanno, comunque, visto la loro precedente ed unica esperienza lavorativa, risolversi alla fine del patto o durante la breve esplicazione dello stesso.
Requisiti
Il comma 104 è richiamato ma è, in un certo senso, derogato, dal comma 3 dell’art. 4 del disegno di legge di Bilancio 2021. L’esonero spetta se:
· I datori di lavoro non abbiano proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 (ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa) o a procedure collettive di riduzione di personale ai sensi degli articoli, 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Giova ricordare che, fino a 6 mesi dal recesso sussiste un diritto di precedenza ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949;
· I datori di lavoro non procedono, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

Condizioni generali

Lo sgravio contributivo spetta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015. Ciò significa che non viene riconosciuto se non c’è:
· Regolarità contributiva;
· Rispetto degli obblighi di legge;
· Rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali;
· Rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
· Rispetto di diritti di precedenza;
· Rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva;
· Rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Prosecuzione di contratti di apprendistato

Il comma 4 dell’art. 4 ricorda che le norme non trovano applicazione alle prosecuzioni di contratto di apprendistato ed alle assunzioni previste dai commi 106 e 108 dell’art. 1, della legge n. 205/2017: di cosa si tratta?
Le norme incentivanti non trovano applicazione alla prosecuzione del rapporto di apprendistato nei 12 mesi successivi al tredicesimo dal consolidamento del contratto al termine del periodo formativo (comma 106) ed alle assunzioni dei giovani (comma 108) che vengono assunti al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto delle modalità ivi previste.

Autorizzazione UE

Con l’ultimo comma, il n. 5, si stabilisce che le agevolazioni individuate sono soggette all’autorizzazione di Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione. Probabilmente, la richiesta alla Commissione Europea è determinata dal fatto che in alcune Regioni del centro sud lo sgravio ha una durata maggiore (48 mesi) in quanto per gli altri profili il beneficio non determina un vantaggio in favore di talune imprese, settori produttivi od aree geografiche del territorio nazionale, come ha ricordato l’INPS, da ultimo, con la circolare n. 57/2000.
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