Il credito d段mposta previsto dalla Legge di bilancio 2021

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un incentivo alla effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi, che consiste in un credito di imposta il cui importo è commisurato al costo dei beni acquistati.

Non si tratta di una novità assoluta, in quanto l’agevolazione ripropone in larga parte quanto già disposto con la Legge di bilancio 2020 – con la quale per la verità la nuova norma si sovrappone, in parte, sotto l’aspetto della cronologia degli acquisti ammissibili – ma incrementando ed anticipando il vantaggio derivante dalla effettuazione degli investimenti agevolabili. 

L’introduzione della normativa agevolativa in commento ha posto fine alla (breve) storia del super ammortamento e dell’iper ammortamento, ai quali viene ora preferita una misura di maggiore incidenza e più immediata fruibilità. Si tratta infatti di un credito di imposta utilizzabile, in alcuni casi, in maniera di fatto immediata, invece del precedente beneficio derivante dall’acquisto dei beni che si traduceva prima nell’imputazione di un maggior costo e, poi, nel conseguente vantaggio fiscale, quindi in maniera differita.

1) Beni agevolabili e misura del bonus

Si tratta di un incentivo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; consiste in un credito d’imposta spettante in base alla tipologia dei beni acquisiti, che la norma divide in tre categorie:

- beni materiali “Industria 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

- beni immateriali “Industria 4.0”, ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”;

- beni ordinari.

L’incentivo è fruibile anche per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria; per il relativo calcolo va considerato il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni concessi in leasing.

Le principali tipologie di investimenti esclusi dal bonus sono:

  • i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ( ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo).

Gli esercenti arti e professioni sono ammessi al credito alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti per le imprese, ma solo per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” di cui ai commi 1054 e 1055.

2) Utilizzo del bonus

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo.

Se però il bonus deriva da investimenti in beni “ordinari” acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, può essere usato in un’unica soluzione.

L’utilizzo avviene:

  • a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari”;
  • a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

3) Adempimenti

Il bonus deve essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise. Il modello di dichiarazione, le sue specifiche e la data di trasmissione non risultano ancora definiti (peraltro, attualmente, non risulta approvato neppure il modello previsto dalla precedente norma agevolativa). 

4) Natura dell’agevolazione e aspetti contabili

Sotto l’aspetto tributario, è previsto dall’art. 1, comma 1059 della Legge di bilancio 2021 che il bonus non concorra alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.

Esso inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui all’articolo 61 ed all’articolo 109, comma 5, del Tuir).

Quanto alla sua qualificazione contabile, il bonus costituisce un provento di natura non ricorrente che si concretizza nell’attribuzione di un credito tributario; esso si genera in conseguenza dell’acquisto di un bene di cui, in sostanza, riduce il costo. Esso è perciò qualificabile come contributo in conto impianti.

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