POS OBBLIGATORIO: DAL 1° LUGLIO 2020

POS OBBLIGATORIO, UN RITORNO AL PASSATO

Come sanno un po’ tutti gli esercenti, l’obbligo di POS è stato introdotto già nel 2012, con la legge n. 179, dal Governo Monti. All’introduzione dell’obbligatorietà del POS, tuttavia, non sono seguite delle vere e proprie sanzioni POS. Così, quello che doveva essere obbligatorio, in realtà, ha finito col non esserlo e ciascun esercente ha scelto se adeguarsi alla normativa oppure no. A distanza di quasi otto anni, il Governo Conte – di fronte alla necessità di ridurre l’evasione – ha deciso di introdurre delle sanzioni per chi non adottasse il POS, così da favorire i pagamenti elettronici. Così, nel Decreto Fiscale 2020 è stato previsto che, a partire dal 1° luglio 2020, gli esercenti non potranno più rifiutarsi di accettare pagamenti elettronici. In caso contrario, infatti, saranno sottoposti a delle sanzioni. Vediamo quali.

LE SANZIONI POS: LOTTA AI FURBETTI DEL POS

Le sanzioni POS introdotte per punire chi non si adegua all’obbligo di pagamenti tramite POS sono diverse. Qualora un esercente rifiuti il pagamento tramite POS, infatti, sono state previste due multe. La prima sanzione, di valore fisso, sarà pari a 30 euro. La seconda, che si aggiunge alla prima per rispettare il principio di proporzionalità della sanzione, avrà un valore del 4% rispetto al valore della transazione negata al cliente.

L’articolo 23 del Decreto legge 124, infatti, prevede che:

«A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento».

 

Qualora uno dei soggetti all’obbligo del POS rifiuti il codice fiscale del cliente o non ne trasmetta i dati all’Agenzia delle Entrate, sarà soggetto ad un’altra multa, il cui ammontare può variare da 100 a 500 euro. Infatti, l’articolo 20 del Decreto legge 129 sancisce che:

«L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500».

Tutte le news