Bonus Facciate 2020

La Legge di Bilancio per il 2020 definisce le modalità per fruire della nuova detrazione, ovvero in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. In attesa di maggiori dettagli da parte dell'Agenzia delle Entrate (che provvederà a scrivere una nuova guida fiscale in merito), per usufruire della detrazione sarà certamente necessario:

  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Come previsto per le altre agevolazioni fiscali (ristrutturazioni edilizie ed ecobonus), occorrerà conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Quali interventi comprende il bonus facciate

Ferme restando le disposizioni agevolative in materia edilizia (per le ristrutturazioni edilizie) e di riqualificazione energetica (ecobonus), il bonus facciate è ammesso esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Qualora l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna):

  • influenzi dal punto di vista termico l’edificio;
  • ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010;

si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA.

Gli interventi inclusi

Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • ripristino di balconi, ringhiere e frontalini.

Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:

  • sugli impianti di illuminazione;
  • sui pluviali;
  • sugli impianti termici;
  • sui cavi esterni.
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