La Regione Campania ha sospeso l’obbligo di rilevazione del Gas Radon

La Giunta regionale della Campania, lo scorso 27 novembre, ha determinato la sospensione dei termini per gli adempimenti della legge regionale n. 13/2019 fino alla emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge delega nazionale numero 117 del 4 ottobre 2019. Questo vuol dire stop alle rilevazioni di Gas Radon nelle scuole e nelle attività aperte al pubblico site al piano terra, interrate o seminterrate. Attualmente, la normativa prevede la rilevazione del gas solo per quelle attività pubbliche che potrebbero essere esposte particolarmente al Radon e che, oltre la soglia consentita, gli esercenti (tra cui anche le scuole), provvedano a far scendere la concentrazione del gas.

Al momento la normativa italiana prevede l’obbligo alla determinazione dell’esposizione al gas radon (Decreto Legislativo 17 marzo 1995 numero 230 modificato dal Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n. 241) solo per gli esercenti di attività lavorative (incluse le scuole) durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposte in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei (interrati e/o seminterrati).

Il limite, detto livello di azione, per tali ambienti di lavoro è di 500 Bq/m3, superato il quale “l’esercente pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al disotto del predetto livello”.

Naturalmente la concentrazione può essere riscontrata a mezzo di rilevazione (attiva/passiva).

Inoltre in attuazione agli articoli 17 e 28 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 numero 81 (c.d. Testo unico della Sicurezza sul lavoro) il datore di lavoro, è tenuto alla valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro di natura: fisica, chimica, biologica, ecc.

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