Decreto SCIA 2
Il Decreto sulla SCIA 2, che fa parte della Riforma Madia ed è stato approvato dal Governo, individua il titolo abilitativo richiesto per ogni intervento edilizio. Il testo è stato bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato.
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Approfondiamo il capitolo sulle attività di edilizia libera. Nessuna comunicazione andrà fatta per le strutture temporanee.
Sono attività edilizia libera:
– la realizzazione delle rampe (che nel testo vigente richiede la CIL)
– le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee da rimuovere dopo 90 giorni.
– pavimentazioni e la finitura degli spazi esterni
– installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici (sempre che non riguardi le zone A)
– realizzare i parchi giochi e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Per alcuni interventi può esser necessaria la CILA, se si installano ascensori esterni. Le pagine 88-92 della bozza di decreto approvata dal Governo sono dedicate all’attività edilizia libera e ai casi in cui è necessario acquisire preventivamente un diverso titolo di legittimazione.
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Lavori edilizi 2016: quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando nulla)
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